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29/07/2010
Ordine del giorno - Camera dei Deputati - On. Fugatti
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
premesso che:
l’articolo 14, comma 32, vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, prevedendo che entro la data del 31 dicembre 2011, tali comuni debbano mettere in liquidazione le società già costituite ovvero cedere le rispettive partecipazioni;
la disposizione lascia fermo quanto previsto dai commi 27, 28 e 29, dell’art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che in particolare dispongono che le amministrazioni pubbliche non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici, nonché l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni;
nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo al citato comma 32 che demanda ad un decreto la determinazione delle modalità attuative della disciplina in oggetto, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione;
tale decreto deve essere emanato dal Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010;
sul tema dei servizi pubblici locali sono recentemente intervenute normative dirette a salvaguardare, a determinate condizioni di efficiente gestione e di tutela dei diritti degli utenti, il principio dell'affidamento in house;
in virtù della ragionevolezza delle richiamate normative, nell’ambito delle esclusioni previste dall’ultimo periodo del comma 32, andrebbe valutata l'incongruità del divieto ivi previsto qualora le società abbia ad oggetto i servizi pubblici locali;
inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di permettere comunque il mantenimento di società pubbliche o a partecipazione pubblica qualora tali società garantiscono condizioni di efficienza e di virtuosità comparativamente non svantaggiose per i cittadini rispetto ad altre forme societarie come, ad esempio, la chiusura dei bilanci in utile, il reinvestimento nell’attività della società almeno dellྌ per cento degli utili e la riduzione dei costi per il personale;
impegna il Governo
nell’ambito del decreto ministeriale previsto dall’ultimo periodo del comma 32 dell’articolo 14, che dovrà definire le modalità attuative della disciplina nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione della norma, a valutare la possibilità di escludere dall’obbligo di liquidazione le società che abbiano ad oggetto i servizi pubblici locali, nonché quelle che sono in grado di garantire condizioni di efficienza comparativamente non svantaggiose per i cittadini rispetto ad altre forme societarie.
On. Fugatti
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